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AVVISO PUBBLICO – “Giorno del ricordo”

1 Dicembre 2009


La legge 92/04, ha riconosciuto il 10 febbraio quale “Giorno del ricordo”che si celebra al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dall’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del nostro confine orientale.


Nella ricorrenza del “Giorno del ricordo” sono previste iniziative per diffondere la conoscenza dei tragici eventi. E’ altresì favorita, da parte di istituzioni ed enti, la realizzazione di studi, convegni, incontri e dibattiti che contribuiscano a conservare la memoria di quelle vicende nonché a valorizzare il patrimonio culturale, storico, letterario e artistico degli italiani dell’Istria, di Fiume, e delle coste dalmate.

La suddetta legge stabilisce, inoltre, la possibilità della concessione-sulla base di una domanda diretta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e previa l’istruttoria svolta da un’apposita Commissione-di una medaglia-riconoscimento al coniuge superstite, ai figli, ai nipoti e, in loro mancanza, ai congiunti fino al sesto grado, delle persone che, dall’8 settembre 1943 fino all’anno 1950 compreso, in Istria, in Dalmazia o nelle province dell’attuale confine orientale, sono state “infoibate” o riconosciute come scomparse o soppresse.

Per ottenere la suddetta medaglia è necessario presentare domanda, su carta libera, intestata a: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissione per la concessione di un riconoscimento ai congiunti delle vittime delle foibe – Palazzo Chigi – Roma. Detta domanda deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi dell’art.47 del D.P.R. N°445 del 28.12.2000, nella quale l’istante descriva il fatto, indichi la località e la data in cui sa o si ritiene sia avvenuta la soppressione o la scomparsa del congiunto, allegando ogni documento possibile, eventuali testimonianze, nonché riferimenti a studi, pubblicazioni e memorie sui fatti. Nel caso in cui la domanda venga presentata da congiunti della vittima ( fratello, sorella, figlio di fratello o sorella, etc…) la dichiarazione con la descrizione del fatto dovrà, inoltre, attestare l’assenza dell’eventuale coniuge superstite e, comunque, di discendenti diretti.

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