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ORDINANZA – CHIUSURA LUNGOMARE FERRAGOSTO

12 Agosto 2010

ORDINANZA N. _15_

IL SINDACO

 

CONSIDERATO CHE negli scorsi anni, nel tratto di spiaggia situato nei pressi di Torre Paola, puntualmente, durante la notte del 14 agosto, si sono svolti rave parties organizzati autonomamente dai partecipanti senza preavviso alcuno alle autorità locali e privi pertanto di qualsiasi tipo di autorizzazione da parte degli enti competenti;

PRESO ATTO CHE durante suddette manifestazioni si sono verificati numerosi casi di malori, per abusi di alcool o sostanze stupefacenti e che, come sopra descritto, i soccorsi risultino difficili sia per ciò che riguarda le comunicazioni telefoniche, sia per l’impossibilità di intervento celere dei mezzi di soccorso causato da traffico caotico e parcheggio selvaggio, sia per la mancanza di corridoi nel cordone dunale adatti al trasporto delle persone in difficoltà, sia per il buio più totale che impedisce la pronta visione della criticità;

CONSIDERATO CHE l’enorme afflusso di persone ha quindi provocato seri pericoli per l’incolumità pubblica, arrecando altresì notevoli danni all’ambiente dunale;

PRESO ATTO CHE dall’evento sono scaturiti notevoli danni a beni di proprietà di privati residenti sul lungomare dovuti ad incursioni di giovani sotto effetto di alcool e stupefacenti all’interno di abitazioni private;

CONSIDERATO, altresì, che lo scorso anno analogo provvedimento, imponendo la chiusura del tratto di strada interessata, ha fatto si che gli inconvenienti siano stati in gran parte eliminati;

RITENUTO CHE per motivi di sicurezza pubblica ed emergenze sanitarie doversi intervenire al fine di prevenire limitando gli inconvenienti succitati;

VISTO l’art.6 del D.L.vo 285/92 c.d. C.d.S.;

VISTO il D.L.vo 31/03/1998 n.112;

VISTO il D.L.vo 18/08/2000 n.267, art.50;

 ORDINA

dalle ore 19,00 del giorno 14 alle ore 06,00 del giorno 15 agosto c.a. il divieto di circolazione a tutti i veicoli nel tratto della Via Lungomare compreso da Ponte Giovanni XXIII a Torre Paola e nella Via Pedemontana tutta, consentendo la circolazione ai soli abitanti in loco ed a coloro che debbano recarsi c/o i pubblici esercizi operanti nel tratto interessato;

MANDA

Alla Segreteria del Sindaco del Comune, affinché gli operai di cui dispone effettuino l’apposizione  della segnaletica prevista per legge;

 DISPONE

 che copia del presente provvedimento venga trasmessa:

−        alla Questura di Latina per conoscenza;

−        al Comando Stazione dei Carabinieri di Sabaudia;

−        al Comando di Polizia Municipale;

−        al Comando Brigata Guardia di Finanza di Sabaudia;

−        al Corpo Forestale dello Stato di Sabaudia;

−        alla Capitaneria di Porto di Sabaudia,

incaricati della sua esatta esecuzione.

 

Che la presente ordinanza venga affissa all’albo pretorio per 15 giorni e la pubblicazione sul sito internet del Comune di Sabaudia al seguente indirizzo www.comune.sabaudia.latina.it ed altre forme di pubblicazione ritenute opportune.

 

 RENDE NOTO

 A norma dell’art.3 comma 4 della Legge 07/08/1990, avverso la presente ordinanza , in applicazione alla legge 06/07/1971 n°1034 chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere, o violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione al T.A.R. Lazio, ovvero in via alternativa, mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla data stessa (L.1199/71 art.9).

In relazione al disposto art.37 comma 3 del Dlgs 285/92, sempre nel termine di 60 gg dalla pubblicazione della presente ordinanza, può essere proposto ricorso da chi abbia interesse all’apposizione della segnaletica in relazione alla natura dei segnali apposti al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti con procedura di cui all’art.74 del Regolamento, emanato con DPR nr.495/1992.

A norma dell’art.8 della Legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento è il Sindaco del Comune di Sabaudia.   

 

Sabaudia, 11.08.2010

IL SINDACO DI SABAUDIA        

Dr. Maurizio Lucci             

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