Descrizione
Dal 1 gennaio 2020 l'IMU è regolata dall'art. 1, commi da 739 a 783 della L. 160/2019. Il comma 738 della suddetta normativa ha, tra l'altro, disposto l'abolizione della Tasi a far data dal 01/01/2020.
Ai fini del calcolo dell'imposta di comunica che:
- Il comma 740 conferma l'esenzione per le abitazioni principali non di lusso (categorie catastali dalla A2 alla A7).
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 209/2022, eliminando ogni riferimento al nucleo familiare, ha stabilito che, ai fini IMU, per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. (articolo 1, comma 741, lettera b, Legge 160/2019).
Pertanto, diversamente da quanto previsto dal legislatore in precedenza, i coniugi con residenze separate, sia che si tratti di immobili ubicati nello stesso comune che in comuni diversi, posso entrambi beneficiare dell'esenzione IMU (o dell’aliquota agevolata per le unità in categoria catastale A1 – A8 – A9) in presenza del verificarsi simultaneo di due condizioni: la dimora abituale e la residenza anagrafica nell'immobile di cui hanno il possesso.
- Sono assimilate all’abitazione principale
1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del D.Lgs 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
6) l’art. 13, comma 2), del regolamento IMU vigente, prevede l’assimilazione ad abitazione principale di una sola unità immobiliare non locata, posseduta a titolo di proprietà di usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente.
Per tutte queste fattispecie deve essere presentata regolare dichiarazione IMU fatte salve quelle già presentate nel corso degli anni precedenti a condizione che siano ancora valide nei contenuti.
- Riduzione IMU residenti all’estero. È ridotta al 50 per cento l’Imu dovuta per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta a titolo di proprietà o usufrutto in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia.
Come chiarito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nella sua risoluzione n. 5/DF del 11 giugno 2021, per l’applicazione dell’agevolazione occorre che ci sia coincidenza tra lo Stato di residenza, diverso dall’Italia, e lo Stato che eroga la pensione.
La pensione deve inoltre essere maturata mediante cumulo dei periodi assicurativi maturati in Italia con quelli maturati nei seguenti Paesi:
- i Paesi UE, SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein), Svizzera e Regno Unito.
- i Paesi extraeuropei che hanno stipulato con l’Italia convenzioni bilaterali di sicurezza sociale.
Per fruire dell’agevolazione è necessario, a pena di decadenza della stessa, presentare la dichiarazione IMU nel termine previsto.
- Terreni agricoli esenti. Sono esenti dall'Imu i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993.
Sono inoltre esenti dall'imposta, indipendentemente dalla loro ubicazione, i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ed i terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
Restano soggetti ad Imu tutti gli altri terreni agricoli.
- Esenzione Imu beni merce. A decorrere dal 1° gennaio 2022 sono esenti dall'Imu i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finche' permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
Per fruire dell’agevolazione è necessario, a pena di decadenza della stessa, presentare la dichiarazione IMU nel termine previsto.
- Restano confermate le seguenti riduzioni del 50%:
- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.
Per fruire dell’agevolazione è necessario, a pena di decadenza della stessa, presentare la dichiarazione IMU nel termine previsto
- Resta confermata la riduzione del 25% per le abitazioni locate a canone concordato.
Per fruire dell’agevolazione è necessario, a pena di decadenza della stessa, presentare la dichiarazione IMU nel termine previsto
- Occupazione abusiva Un caso di esenzione IMU è stato introdotto dall’anno 2023 per gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.
Per la fattispecie è prevista la presentazione della dichiarazione IMU da parte del soggetto passivo. Analoga comunicazione dovrà essere trasmessa nel momento in cui cessa il diritto all'esenzione e l’immobile dovesse rientrare nella disponibilità del possessore. (articolo 1, comma 759, lettera g-bis, Legge 160/2019 come modificato dalla Legge 197/2022).
- Per quanto riguarda la determinazione dell'imposta il calcolo è mensile. Pertanto ai fini del pagamento il mese si conta se il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto; in caso di compravendita a parità di giorni il mese è comunque a carico all'acquirente.
Il Consiglio Comunale con propria deliberazione numero 10 del 19/05/2020 ha approvato le aliquote in vigore dall'01/01/2020 inserite nella seguente tabella:
TIPOLOGIA IMMOBILI | ALIQUOTA | CODICE TRIBUTO |
---|---|---|
AREE EDIFICABILI | 10,60 ‰ | 3916 |
ALTRI FABBRICATI | 10,60 ‰ | 3918 |
TERRENI AGRICOLI | 7,60 ‰ | 3914 |
Immobili strumentali all’attività di impresa ovvero all’esercizio di arti e professioni, categorie A/10, C/1, C/3 e D, con esclusione dei D/5, utilizzati in via esclusiva direttamente dal soggetto passivo | 10,00 ‰ | 3918 (A/10-C/1-C/3) Per i fabbricati categoria D vedi specifica tabella |
ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (immobili accatastati in categoria A/1, A/8 e A/9) |
6,00 ‰ | 3912 |
DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE (immobili accatastati in categoria A/1, A/8 e A/9) e alloggi IACP |
€ 200,00 | |
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE (D/10) | 1,00 ‰ | 3913 |
DESCRIZIONE | CODICE TRIBUTO | SOGGETTO ATTIVO |
---|---|---|
IMU - immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - Aliquota 7,6 per mille | 3925 | STATO |
IMU - immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - Incremento 3,00 (o 2,40) per mille | 3930 | COMUNE |
SCADENZE:
- ACCONTO: il versamento della prima rata dell'IMU, deve essere effettuato entro il 17 giugno 2024 ed è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU per l'anno 2023.
- SALDO: il versamento della seconda rata dell'IMU deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2024, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, sulla base delle aliquote deliberate dal Comune.
- RATA UNICA: il contribuente può versare l’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale da corrispondere entro il 17 giugno 2024.
I pagamenti dovono essere effettuati mediante il modello F24, pagabile in ogni banca e in ogni ufficio postale, utilizzando i codici tributo da inserire nella “SEZIONE IMU (ICI) E ALTRI TRIBUTI LOCALI” – CODICE ENTE H647.
PAGAMENTO PER I RESIDENTI ALL'ESTERO
L'IMU, Imposta Municipale Propria, è dovuta anche da tutti coloro (italiani o stranieri) che, pur non essendo residenti nel territorio dello Stato, possiedono in Italia fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli in qualità di proprietari oppure come titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, ecc.). Deve essere calcolata seguendo le disposizioni generali illustrate nella circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012 nonché le disposizioni di cui alla Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) relativamente al versamento da effettuare allo Stato.
Anche i soggetti non residenti dovranno, pertanto, versare l'IMU seguendo le disposizioni generali illustrate nella su citata circolare. Coloro che non potessero utilizzare il modello F24, possono provvedere nei modi seguenti (come specificato nel Comunicato Stampa del 31 maggio 2012 emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze):
- per la quota spettante al Comune, i contribuenti devono effettuare un bonifico bancario sul conto di tesoreria presso MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA, intestato a Comune di Sabaudia, utilizzando il codice IBAN IT13Z0103074110000000957779 codice BIC: PASCITMMSAB;
- per la quota riservata allo Stato relativa ai soli fabbricati di categoria D, i contribuenti devono effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d'Italia (codice BIC: BITAITRRENT), utilizzando il codice IBAN IT02G0100003245348006108000.
La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli.
Come causale dei versamenti devono essere indicati:
- il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
- la sigla "IMU", il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo indicati nelle risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate così come riepilogati nella tabella;
- l'annualità di riferimento;
- l'indicazione "Acconto" o "Saldo" nel caso di pagamento in due rate.
Si precisa, infine, che non sono più applicabili le disposizioni di cui all'art. 1, comma 4-bis, del D. L. 23 gennaio 1993 n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, in base alla quale era prevista per tali soggetti la possibilità di versare l'imposta in un'unica soluzione entro la scadenza del mese di dicembre, con applicazione degli interessi nella misura del 3%.
CALCOLO DELL'IMU DOVUTA PER IL 2024
Attraverso l'immagine sottostante CALCOLO IMU, servizio messo a disposizione da Anutel, è possibile per i contribuenti calcolare l’imposta dovuta per l’anno 2024.